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INTESTAZIONE ARTICOLI LOREM IPSUM
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IL VOCABOLARIO SMART
Le parole del credito, spiegate semplice.
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Rata Denaro
Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La rata di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito;...
Rata DenaroRata Denaro Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
TAN Denaro
Sigla di tasso annuo nominale di interesse, in matematica finanziaria indica il tasso di interesse annuo richiesto per l’erogazione di un prestito ed è generalmente espresso in forma percentuale. Il TAN non prende in considerazione eventuali oneri connessi alla gestione della pratica; tali costi aggiuntivi...
TAN DenaroTAN Denaro Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
Debitore Denaro
Chi è tenuto a dare o a fare qualcosa a qualcuno, chi ha dei debiti; con definizione più tecnica, in diritto, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, tenuto, in quanto tale, ad adempiere una prestazione in favore del soggetto attivo (creditore): sono d. verso di te (o ti sono d., cioè sono d. a te)...
Debitore DenaroDebitore Denaro Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
Credito Denaro
È il diritto di pretendere l’adempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione economica. Il credito, pertanto, ha un carattere patrimoniale in considerazione del suo oggetto (la prestazione), ma il contenuto del medesimo può non essere patrimoniale (crediti per prestaz...
Credito DenaroCredito Denaro Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
Rata Credito
Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La rata di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito;...
Rata CreditoRata Credito Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
TAN Credito
Sigla di tasso annuo nominale di interesse, in matematica finanziaria indica il tasso di interesse annuo richiesto per l’erogazione di un prestito ed è generalmente espresso in forma percentuale. Il TAN non prende in considerazione eventuali oneri connessi alla gestione della pratica; tali costi aggiuntivi...
TAN CreditoTAN Credito Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
Debitore Credito
Chi è tenuto a dare o a fare qualcosa a qualcuno, chi ha dei debiti; con definizione più tecnica, in diritto, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, tenuto, in quanto tale, ad adempiere una prestazione in favore del soggetto attivo (creditore): sono d. verso di te (o ti sono d., cioè sono d. a te)...
Debitore CreditoDebitore Credito Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
Rata Debito
Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La rata di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito;...
Rata DebitoRata Debito Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
TAN Debito
Sigla di tasso annuo nominale di interesse, in matematica finanziaria indica il tasso di interesse annuo richiesto per l’erogazione di un prestito ed è generalmente espresso in forma percentuale. Il TAN non prende in considerazione eventuali oneri connessi alla gestione della pratica; tali costi aggiuntivi...
TAN DebitoTAN Debito Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.
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Dati, numeri e fenomeni sul mondo del credito. Fonte IPSOS 2026
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